Management and Advisory
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
L’Articolo 67 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, comunemente nota come “Piano del Consumatore” (ora parte della più ampia “ristrutturazione dei debiti del consumatore” regolata dagli artt. 65–73 CCII).
Soggetti beneficiari e finalità
Può accedere alla procedura il consumatore sovraindebitato. Ai sensi dell’art. 2 si intende una persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Finalità è permettere al consumatore in stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza) di superare la propria difficoltà economica, ristrutturando i debiti e prevedendo il loro soddisfacimento, anche parziale e differenziato.
Meritevolezza
L’accesso alla misura prevede la valutazione della meritevolezza da parte del Tribunale. Il giudice verifica che il sovraindebitamento non sia derivato da dolo, malafede o colpa grave del consumatore. Non può accedere chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato due volte dell’esdebitazione.
La procedura
Il consumatore, supportato da un Professionista esperto, deve realizzare una proposta che sia migliorativa per i creditori rispetto a qualsiasi altra ipotesi liquidatoria. La proposta viene presentata presso l’Organismo di Composizione della Crisi (figura tecnica terza competente per territorio). Laddove l’OCC consideri la proposta asseverabile, redige la sua relazione che viene depositata in Tribunale e sottoposta al Giudice.
Contenuto della proposta
La proposta deve:
- indicare tempi e modalità specifiche per il superamento della crisi
- prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti.
È possibile la falcidia (riduzione) e la ristrutturazione di debiti. Il riferimento è sempre l’alternativa liquidatoria ossia quanto il consumatore liquiderebbe in caso di azione coattiva. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione
Omologazione del piano
Il giudice verifica la meritevolezza del consumatore e la fattibilità del piano. A differenza di altre procedure concorsuali, non è necessaria l’approvazione dei creditori. Se il piano è ritenuto equo e sostenibile, il giudice lo omologa.
La quotazione del supporto come Advisor avviene da caso in caso. La quota minima per il supporto nella presentazione della pratica ad OCC come imponibile è di euro 1.500,00.
Al prezzo indicato va aggiunta l'iva del 22% .
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