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Management and Advisory

Concordato minore

Concordato minore

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Il concordato minore è una procedura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) disciplinata dall’art. 74 e successivi che consente a debitori in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori, di presentare ai creditori una proposta per la ristrutturazione dei propri debiti.

Requisiti e soggetti ammessi

I soggetti che possono accedere al concordato minore sono quelli che rientrano nella definizione di “debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale” (ex fallimento) con debitoria derivante da obbligazioni imprenditoriali o mista. Possono accedere alla procedura anche imprenditori agricoli e professionisti

Requisiti per imprenditore minore

L’art. 2 prevede i requisiti di non fallibilità . Sono imprenditori minori quelli che rispettano congiuntamente specifici limiti dimensionali
- attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300.000.
- ricavi annui non superiori ad euro 200.000.
- debiti anche non scaduti non superiori ad euro 500.000.

Concordato con continuità aziendale e concordato liquidatorio

Il concordato minore può essere liquidatorio o in continuità, a seconda che preveda o meno la prosecuzione dell’attività del debitore. Il concordato minore liquidatorio prevede la mera liquidazione del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori, senza prosecuzione dell’attività. Il concordato minore in continuità invece, prevede che il debitore continui l’attività, sia essa direttamente o indirettamente attraverso un terzo, durante e dopo la procedura.

Documentazione obbligatoria

La presentazione di una proposta di concordato minore, prevede la presentazione obbligatoria dei seguenti documenti:

  • il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata;
  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
    l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute e l’indicazione del domicilio digitale;
  • gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, co. 2, compiuti negli ultimi cinque anni.


Alternativa liquidatoria

L’alternativa liquidatoria è un elemento fondamentale nel concordato minore, poiché rappresenta il punto di riferimento principale per valutare la convenienza della proposta per i creditori. Essa consiste nel raffronto tra ciò che i creditori riceverebbero con l’esecuzione del piano di concordato e ciò che otterrebbero attraverso la liquidazione controllata del patrimonio del debitore. Per un concordato minore di tipo liquidatorio, l’alternativa liquidatoria assume un ruolo ancora più specifico. L’art. 74, comma 2, del CCII stabilisce che questo tipo di concordato può essere proposto solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto a ciò che otterrebbero dalla mera liquidazione dei beni del debitore. Questo requisito è stato introdotto per evitare che il concordato minore diventi un mero espediente per liquidare il patrimonio senza offrire un valore aggiunto ai creditori.

Attivazione della procedura

Il debitore presenta la domanda al Tribunale competente, non da solo, ma con l’assistenza di un suo Advisor e di un Legale oltre che dell’OCC. Il concordato minore è l’unica procedura che prevede la presenza obbligatoria di un legale. Il ricorso deve essere corredato da una serie di documenti, tra cui un piano di ristrutturazione dei debiti e una relazione dettagliata dell’OCC che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

L’intervento del Tribunale

Il Tribunale esamina la proposta e, se la ritiene ammissibile e fattibile, ne dispone la comunicazione ai creditori. In questa fase, il giudice può concedere al debitore le misure protettive, ovvero la sospensione delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori.

I creditori, ricevuta la proposta, hanno un termine per esprimere il proprio voto . Il mancato dissenso equivale a un voto favorevole. Il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Non hanno diritto di voto i creditori privilegiati che vengono pagati integralmente.

Omologa ed esecuzione

Una volta approvata dai creditori, la proposta passa al vaglio del Tribunale per l’omologazione. Il giudice valuta la regolarità della procedura, la fattibilità del piano (confermando la valutazione dell’OCC) e il rispetto dei diritti dei creditori. Se tutto è conforme, il giudice omologa il concordato con un decreto. Il debitore è tenuto a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC continua a vigilare sull’adempimento. Una volta completato il piano, il debitore può richiedere l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui che non sono stati saldati con il concordato.

La quotazione del supporto come Advisor avviene da caso in caso. La quota minima per il supporto nella presentazione della pratica ad OCC è di euro 2.500,00.

Al prezzo indicato va aggiunta l'iva del 22% .

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